Covid 19 ( regole e come comportarsi)

In evidenza 

Corridoi turistici Covid-free 

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che istituisce in via sperimentale, e con precisi protocolli di sicurezza, corridoi turistici Covid-free per mete turistiche extra Ue. I corridoi turistici sono operativi verso Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam). Leggi l’ordinanza 28 settembre 2021.


Paesi in Elenco D e certificato di vaccinazione

Tutti i viaggiatori provenienti dai Paesi in Elenco D, a patto che nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia non siano stati in uno dei Paesi in Elenco E oppure in Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka, non devono sottoporsi all’isolamento fiduciario di 5 giorni a condizione che presentino entrambi i seguenti documenti:

  • certificato di avvenuta vaccinazione
  • tampone molecolare o antigenico effettuato entro le 72 ore prima dell’ingresso in Italia. Nel caso di ingressi da UK e Irlanda del Nord e dalle isole il tampone deve essere fatto entro le 48 ore dall’ingresso in Italia


Giappone, Canada e Stati Uniti

A tutti i viaggiatori provenienti da Giappone, Canada e Stati Uniti è consentito l’ingresso in Italia senza necessità di sottoporsi a isolamento fiduciario di cinque giorni, previa esibizione alle autorità competenti del Passenger Locator Form e della certificazione di test molecolare o antigenico effettuato nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, se sono in possesso:

  • della Certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia europea del farmaco (EMA)
    oppure
  • della certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di avvenuta guarigione da COVID-19 ovvero di analoga certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali.

Diversamente, chi è in possesso esclusivamente di una certificazione relativa all’effettuazione di un test molecolare o antigenico è obbligato a sottoporsi a isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine del periodo di isolamento.


India, Bangladesh,Sri Lanka e Brasile

La nuova ordinanza ha prorogato le misure fino al 25 ottobre 2021 e ha introdotto nuove motivazioni che garantiscono l’accesso in Italia per i soggetti provenienti da questi Paesi. Vai alle sezioni dedicate all’India, Bangladesh e Sri Lanka e al Brasile


Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen: ingresso con Certificazione verde COVID-19

La Certificazione verde COVID-19 rende più facile viaggiare in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea e nei Paesi dell’area Schengen. Per entrare in Italia con la Certificazione verde COVID-19 i viaggiatori dovranno trovarsi in una delle seguenti condizioni, attestate dalla Certificazione:

  • aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 
  • oppure esser guariti da COVID-19
  • oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. 

Prima di partire ricordati di compilare il Passenger locator form

Consulta: la sezione dedicata ai Paesi in Elenco C 
Scopri di più sulla certificazione verde: www.dgc.gov.it

Deroghe, on line i moduli per l’autorizzazione all’ingresso in Italia

  • Modulo per la richiesta di deroga per motivi di lavoro in Italia per periodi di tempo superiori alle 120 ore. Consulta la pagina Deroghe 
  • Modulo per la richiesta d’ingresso in Italia per motivi di salute da Brasile e India, Bangladesh e Sri Lanka.


Spostamenti dall’estero 

Consulta gli elenchi per conoscere le disposizioni che si applicano agli spostamenti  dall’estero:

  • Elenco A –  Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino 
  • Elenco B – Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico individuati con ordinanza ministeriale tra quelli di cui all’ Elenco C. Al momento, nessuno Stato è ricompreso in questo elenco.
  • Elenco C – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia ,Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. 
  • Elenco D – Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente Europeo), Repubblica di Korea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.
  • Elenco E – Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco
  • Regole specifiche sono state adottate per chi ha soggiornato o transitato in Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka.
    Vai alle sezioni dedicate: 

La disciplina generale per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021. Il DPCM continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. 

Deroghe agli obblighi previsti per chi entra in Italia

A condizione che non insorgano sintomi COVID-19, sono previste specifiche deroghe alle misure di isolamento fiduciario e tampone.

Deroghe Viaggiatori 1



Voli “Covid-tested” 

Sono considerati voli “Covid-tested” esclusivamente i voli autorizzati dal Ministero della Salute mediante apposita Ordinanza.

Per conoscere i requisiti richiesti ai passeggeri “Covid-tested” e per effettuare la compilazione obbligatoria del Passenger Locator Form, vai alla sezione dedicata: 

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto in Italia

Dal 1° settembre 2021 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Certificazione verde Covid-19 l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
    • Voli Nazionali
      In particolare per viaggiare in aereo su tutti i voli in partenza o arrivo negli aeroporti italiani è necessario essere in possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green pass) o certificati equivalenti – ad eccezione dei minori esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni di età) e dei soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.
      In base alla normativa in vigore, le compagnie aeree sono incaricate di effettuare il controllo del Green pass per l’accesso ai propri servizi di trasporto. Non è necessario invece compilare il Passenger Locator form, richiesto solo per l’ingresso in Italia dall’Estero
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale
  • funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.